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RICONGIUNZIONE

RICONGIUNZIONE

 

Il lavoratore che ha contributi versati presso Enti diversi può chiederne la ricongiunzione, cioè l’unificazione, allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

La ricongiunzione può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi o dai loro superstiti.

In alternativa, se sussistono le condizioni, i contributi versati in più gestioni pensionistiche possono essere sommati ricorrendo alla totalizzazione = in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 2, L. n. 243/2004, il D.lgs. n. 42/2006 ha stabilito che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la pensione che non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un’unica pensione. La titolarità di pensione in una delle gestioni destinatarie della totalizzazione può essere preclusiva alla totalizzazione solo se di identica natura ( i titolari di pensione diretta potranno esercitare la totalizzazione per quella indiretta; i titolari di pensione indiretta potranno totalizzare per la diretta). La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

 

 

DOMANDA

 

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

  • dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;
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QUANTO COSTA

 

Presso l’Inps: è gratuita in caso di ricongiunzione da lavoro dipendente, è a carico del lavoratore in cado di ricongiunzione da lavoro autonomo.

Presso un’altra Cassa o Istituto pensionistico: è a carico del lavoratore.

 

PAGAMENTO

 

In caso di ricongiunzione onerosa, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate (tramite i bollettini inviati dall’Istituto).

L’Inps, in collaborazione con Poste italiane, consente il pagamento della ricongiunzione anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “Servizi”).

Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).

Gli strumenti di pagamento abilitati sono: addebito in conto corrente BancoPosta; carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane; carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.

 

QUANDO SI PAGA

 

Il pagamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
    In caso di versamento rateale:

–          l’importo dell’onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente

–          l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a euro 27,00

–          le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione

 

NB: Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione; Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato; Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima; L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.