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RICONGIUNZIONE FAMILIARE

RICONGIUNZIONE FAMILIARE

 

Il ricongiungimento familiare è consentito solo a chi è titolare della carta o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari o religiosi.

L’ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

L’Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente ha emesso il nulla osta.

Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora, compilando gli appositi moduli telematici direttamente attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno (nullaostalavoro.interno.it)

Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento?

 coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

La procedura

La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.

La prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

 

REQUISITI:

DICHIARANTE: Permesso/ Carta soggiorno, Carta d’Identità, codice fiscale, passaporto, marca da bollo 16,00 euro, idoneità alloggiativa, + dichiarazione del datore di lavoro o CUD, denuncia rapporto inps/assunzione, ultimi bollettini inps pagati, documenti validi del datore di lavoro (se è domestico), + CUD  e ultima busta paga, modello UNIFICATOLAV (operaio). RICONGIUNTO: passaporto

Il reddito

 Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’ assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Richiedente – 5.818,93 € annui – 447,61 € mensili

1 familiare – 8.728,395 € annui – 671,415 € mensili

2 familiari – 11.637,86 € annuali – 895,22 € mensili

3 familiari – 14.547,325 € annuali – 1.119,025 € mensili

4 familiari – 17.456,79 € annuali – 1.3242,83 € mensili

2 o più minori di 14 anni – 11.637,86 € annuali – 895,22 € mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare – 14.547,325 € annuali – 1.119,025 € mensili (Lo stesso vale in caso di 2 o più familiari di titolari di protezione sussidiaria)

Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato).

NB: Nel caso in cui, però, il proprio reddito risulti inferiore all’importo necessario, il richiedente può chiedere il cumulo di reddito con i familiari che siano regolarmente soggiornati in Italia. I familiari, possono essere i genitori, il coniuge, i figli maggiorenni, il fratello e/o sorella, oppure variazione del contratto (variare la denuncia all’inps)