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QUATTORDICESIMA

QUATTORDICESIMA

 

A decorrere dall’anno 2007, è prevista l’erogazione – ai sensi della L. n. 127/2007- di una somma aggiuntiva all’importo della pensione, di valore variabile in funzione dell’anzianità contributiva e della gestione di appartenenza.

Possono beneficiare di tale agevolazione i pensionati di età pari o superiore a 64 anni

Possono beneficiare di tale agevolazione i pensionati di età pari o superiore a 64 anni che ci sono erogati dall’Ago Inps (lavoratori dipendenti o autonomi), dal fondo clero e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

 

“Possono avere diritto alla somma aggiuntiva anche i titolari di assegno di invalidità ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni. Vi rientrano anche i titolari di pensione contributiva a carico della gestione separata e i residenti all’estero.

Non interessa le pensioni sociali e gli assegni assistenziali. Nell’ipotesi del possesso di più trattamenti pensionistici la somma aggiuntiva verrà liquidata dalla gestione che eroga il trattamento principale”.

 

Per i pensionati titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità o inabilità), congiuntamente al possesso di una pensione ai superstiti, si terrà conto ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva solo dell’anzianità maturata nel trattamento diretto. Per il titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva viene computata al 60% o alla diversa aliquota di riversibilità applicata al momento dell’attribuzione del beneficio. Deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana e per le pensioni in totalizzazione deve essere valutata solo l’anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quote a carico di casse professionali.

 

La somma aggiuntiva verrà corrisposta dall’Inps a condizione che il pensionato non possegga nell’anno stesso un reddito complessivo personale superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo stabilito per il Fpld Inps.

 

Per l’anno 2014 il limite è pari a euro 9.776,91 (limite provvisorio, definitivo 9.767,16). Ai fini della determinazione del reddito dovranno essere considerati complessivamente tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva oppure conseguiti all’estero, escludendo dal computo i redditi relativi a casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le somme corrisposte a titolo di competenze arretrate soggette a tassazione separata,gli assegni per il nucleo familiare o assegni familiari, le pensioni di guerra, le indennità in favore dei ciechi parziali e dei sordi perlinguali, l’indennizzo per i danni da trasfusione o da vaccinazione obbligatoria, la tredicesima pesante, i sussidi comunali e l’indennità di accompagnamento. Lì’importo di somma aggiuntiva da prendere in considerazione per determinare tale limite è quello spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva e alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale. In caso in pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno (il mese di compimento dell’età si considera in ogni caso per intero), il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto possegga un trattamento pensionistico complessivo annuo per l’anno 2014, superiore al limite di euro 9.776,91 ma inferiore al predetto limite incrementato della somma aggiuntiva, lo stesso riceverà una somma aggiuntiva in misura tale comunque da non comportare il superamento del limite stesso.

 

 

La misura del beneficio varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale come riportato nella seguente tabella:

 

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO 2007

DAL 2008

Anni di contribuzione

Anni di contribuzione

 

 

Fino a 15

Fino a 18

Euro 262

Euro 336

Oltre 15 e fino a 25

Oltre 18 e fino a 28

Euro 327

Euro 420

Oltre 25

Oltre 28

Euro 392

Euro 504