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PENSIONI SUPPLEMENTATE

PENSIONI SUPPLEMENTARE

 

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

 

Spetta anche ai:

  • titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; 
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
  • ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
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Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:

  • i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni; 
  • i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata. 
  • i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

 

NB: I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

 

REQUISITI

Per ottenere la pensione è necessario:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO; 
  • avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
  • avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

 

I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

  • non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
  • abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

  • abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’AGO se:

  • in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
  • risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

 

 

 

La pensione supplementare decorre:

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
  • dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
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L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996; 
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
  • contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.

 

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

 

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

 

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.

 

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.