MODELLO 730

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  • Chi può utilizzare il 730
  • Chi non lo può utilizzare
  • Documenti da presentare
  • In caso di errore… il 730 integrativo

Chi può utilizzare il 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)

  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva

Chi non lo può utilizzare

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.

Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
  • redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende)

Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
  • non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
  • nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa)

Documentazione da presentare

Sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:

  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730

In caso di errore… il 730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730  integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
  • presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

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