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LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI DIPENDENTI

 

Sono lavoratori dipendenti i lavoratori occupati in un’ azienda alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, tenuti a rispettare un orario di lavoro, in cambio di una retribuzione.

Il datore di lavoro può essere anche chi, a norma del codice civile, non è imprenditore commerciale.

 

Il rapporto di lavoro dipendete può essere:

  • A tempo indeterminato, se nel contratto di lavoro stipulato non è previsto un termine di cessazione
  • A tempo determinato o a termine, se il datore di lavoro e il lavoratore stabiliscono che il rapporto di lavoro duri fino ad una data stabilita.
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Con riferimento alle modalità temporale di svolgimento della prestazione di lavoro dipendente si parla di:

  • Lavoro “full time” (tempo pieno), in esso la durata complessiva della prestazione lavorativa richiesta coincide con quella stabilita dal contratto collettivo nazionale relativo alla categoria di lavoratori considerata.
  • Lavoro “part time” (tempo parziale), in esso la durata complessiva della prestazione lavorativa richiesta è ridotta con quella stabilita dal contratto nazionale relativo alla categoria di lavoratori considerata. Il lavoro part-time può essere di tipo orizzontale (la prestazione viene prestata per un numero di giornate mensili pari a quello dei lavoratori “a tempo pieno” ma in misura ridotta) oppure verticale (la prestazione viene effettuata in un numero di giornate e/o di settimane inferiori a quello contrattualmente previsto, ma per l’intera durata giornaliera e/o settimanale).
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RETRIBUZIONE

 

I lavoratori dipendenti, in cambio dell’attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente.

Nel reddito sono incluse oltre alle somme in denaro anche i beni o altri benefici che il lavoratore riceve dal datore di lavoro per esigenze connesse all’attività lavorativa.

I redditi sono soggetti a tassazione sul reddito delle persone fisiche IRPEF. Il datore di lavoro trattiene mensilmente dalla retribuzione “lorda” dovuta al lavoratore in “busta paga” le somme corrispondenti al prelievo fiscale e le versa allo Stato. Al lavoratore viene così corrisposta una retribuzione “netta”.

Il contributo è per definizione “obbligatorio”, in quanto dovuto per legge indipendentemente da eventuali accordi tra le parti. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell’azienda e una parte è a carico del lavoratore.

 

 

CALCOLO CONTRIBUTIVO

 

La misura dei contributi è determinata dalla natura dell’attività esercitata dall’azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.

Ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.

L’aliquota media a carico ditta è pari al 32,70% della retribuzione lorda per la generalità dei lavoratori dipendenti. La quota a carico del dipendente è normalmente pari al 9,19% della retribuzione.

 

 

MINIMALE IMPONIBILE

 

La legge prevede che la retribuzione lorda sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali non possa essere inferiore ad un determinato importo stabilito dai contratti collettivi o direttamente dalla legge stessa. L’importo è fissato per ciascuno giornata di lavoro e prende il nome di minimale di retribuzione giornaliera.

Per l’anno 2010 il minimale, per la generalità dei lavoratori, è stato stabilito in Euro 43,79 giornalieri. Per i lavoratori a part-time il minimale è calcolato in ore e non in giornate. Il minimale orario per l’anno 2010 è di Euro 6,57.

La retribuzione imponibile minima settimanale per il 2009 è pari a Euro 262,74.

 

 

MASSIMALE IMPONIBILE

 

I contributi sono dovuti sull’intera retribuzione che il lavoratore percepisce. Per i lavoratori che non hanno anzianità contributiva alla data del 31/12/1995 (quindi hanno iniziato a lavorare a partire dal 1/1/1996) l’assicurazione pensionistica è dovuta solo fino a massimale annuo, mentre le assicurazioni non pensionistiche sono dovute sull’intera retribuzione. Il massimale annuo si applica anche ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1/1/1996 e che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo invece che retributivo.

Il massimale imponibile, per l’anno 2010, è pari a Euro 92.147,00.