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INDENNITA’ DI FREQUENZA

INDENNITA’ DI FREQUENZA

 

 

L’indennità di frequenza è stata istituita nel 1990 e viene concessa ai minori di 18 anni. Lo scopo dell’indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. L’indennità di frequenza viene pagata mensilmente ed il suo importo è stato equiparato a quello dell’ assegno mensile percepito dagli invalidi civili parziali.

A differenza della indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza è concessa ai bisognosi, quindi la legge stabilisce un reddito annuo che non deve essere superato pena la non ricevibilità dell’indennità.

 

I requisiti per ottenere l’indennità di frequenza sono:

ü  Un’età non superiore ai diciotto anni;

ü  Cittadinanza italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

ü  Essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”, o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;

ü  Frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nelle riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;

ü  Oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, do ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;

ü  Oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;

ü  Residenza in Italia;

ü  Non superare un reddito annuo di euro 4.795, 57 (per l’anno 2014);

ü  Non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

 

DOMANDA:

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medio di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso:

ü  Web- avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’istituto www.inps.it

ü  Patronati o associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

A partire da Luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

 

QUANDO VIENE PERCEPITA L’INDENNITA’ DI FREQUENZA

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione medica. L’indennità di frequenza decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e , comunque, non prima dell’inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti.

La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta. Il beneficio può essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, l?inps può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

 

L’importo dell’indennità di frequenza previsto per l’ anno 2014 è di euro 279,19 al mese., pagati per 12 mensilità. Chiaramente, essendo un’indennità legata all’effettiva frequenza di corsi o trattamenti terapeutici, non è prevista la tredicesima mensilità.

L’indennità non è soggetta a IRPEF.

 

IL RICORSO CONTRO IL VERBALE

Contro il verbale della Commissione Asl che riconosce o meno l’invalidità civile e la relativa indennità di frequenza, la persona può presentare ricorso. La procedura del ricorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare riscorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria. In sostanza il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice.

L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’Inps. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’Inps e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.

Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

 

COSA SUCCEDE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’

Al raggiungimento della maggiore età, è necessario procedere ad un accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. La legge n. 114/2014 ha introdotto importanti novità a favore del minore invalido poiché ha stabilito che costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Prima di questa novità normativa, infatti, quando la persona compiva 18 anni, non riceveva in automatico alcuna prestazione economica e, se riteneva di avere diritto a percepire altre provvidenze economiche previste per i maggiorenni doveva presentare domanda all’Inps.

La nuova modulistica per presentare la domanda amministrativa sopraccitata è disponibile online sul sito dell’inps www.inps.it