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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

 

La legge 92/2012, che ha introdotto l’Aspi e la Mini aspi, non ha modificato la normativa riguardante il lavoro agricolo, dunque, per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno, si applica la previgente normativa. Inoltre, dal 2013 (anno di competenza 2012) ai lavoratori agricoli non compete più la disoccupazione a requisiti ridotti con almeno 78 giornate di lavoro, sostituita dalla nuova Miniaspi che non si applica ai lavoratori agricoli.

 

Il diritto alla disoccupazione agricola è determinato da:

 

Iscrizione negli elenchi anagrafici dell’anno di competenza per non più di 270 giornate; naturalmente questa condizione non si applica agli operai che prestano lavoro a tempo indeterminato in quanto per loro è cessata la compilazione degli appositi elenchi;

 

Due anni di anzianità assicurativa (contro la disoccupazione involontaria) maturato o con l’iscrizione per due anni negli elenchi agricoli o con l’iscrizione nell’anno di competenza e con un contributo da lavoro non agricolo accreditato al 1° gennaio dell’anno precedente quello di competenza.

 

Far valere una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno per il quale è stata richiesta l’indennità e in quello precedente, con un accredito complessivo nel biennio di almeno 102 contributi giornalieri. Tale requisito può essere perfezionato anche in un solo anno purché si sia maturata in precedenza l’anzianità assicurativa.

 

Nel caso di disoccupazione sia agricola che extra agricola, è opportuno presentare la domanda  di Mini Aspi alla cessazione di ogni periodo di attività extra agricola e domanda di disoccupazione agricola nel primo trimestre dell’anno successivo.

Le giornate indennizzabili sono pari a quelle lavorate entro il limite massimo della capienza annua: da 365 giorni si detraggono le giornate di lavoro, quelle già indennizzate come malattia, maternità, infortunio.

 

 

 

A CHI SPETTA

 

operai a tempo determinato;

 

piccoli coloni;

 

compartecipanti familiari;

 

piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

 

operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

 

 

 

A CHI NON SPETTA

 

ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

 

ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;

 

ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;

 

ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;

 

ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:

 

le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);

 

coloro che si dimettono per giusta causa.

       

QUANTO SPETTA

per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo ecc;

nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. 

 

 N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

 

DOMANDA

 

Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve compilare la domanda e presentarla presso gli uffici dell’Inps della sua zona di residenza, o per posta (o fax) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita. La domanda per le prestazioni di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

 

PAGAMENTO

 

Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per il tramite di bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito su conto corrente bancario/postale.

 

 

 PRESTAZIONI ACCESSORIE

 

Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.

 

L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.

 

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete:

 

per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);

 

per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.

 

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete per l’intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.

 

Qualora nell’anno di riferimento vi sia una variazione della situazione del nucleo familiare, deve essere utilizzato il modello ANF/VAR.

 

L’assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:

 

presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);

 

sia iscritto o abbia titolo all’iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;

 

abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento.

 

Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell’erogazione sarà:

 

Nel caso di infortunio e malattia professionale:

 

per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.

 

Nel caso di malattia:

 

per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l’indennità di malattia.

 

Nel caso di gravidanza e puerperio:

 

limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.

 

DIMISSIONI

 

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”:

 

mancato pagamento della retribuzione;

 

aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

 

modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

 

mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;

 

notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;

 

spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;

 

comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.