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COMMERCIANTI

Commercianti

 

Sono tenuti all’assicurazione come commercianti i titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il proprio lavoro e con quello dei componenti la famiglia, a condizione che:

  • Abbiano la piena titolarità dell’Impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
  • Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
  •  

L’attività può essere esercitata sotto forma di:

 

ISCRIZIONE CESSAZIONE VARIAZIONE

 

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

 

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

  • iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
  • cessazione dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
  • variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
  • iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
  • cessazione della società;
  • cessazione dalla carica di socio;
  • variazione di forma giuridica;
  • variazione dell’attività svolta
  •  

IMPORTO

 

L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa denunciato per l’anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell’anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.

Nell’anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

 

Minimale

È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2014 è di € 15.516,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

 

Massimale

La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella).

Il limite, detto “massimale”, nel 2014 è di € 76.718,00.

Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l’anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile. Per l’anno 2014 è fissato in € 100.123,00.

 

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)
  •  

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.