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CARTA DI RINNOVO E PERMESSO DI SOGGIORNO

PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Il visto d’ingresso, finalizzato ad una valutazione preventiva dello straniero extracomunitario, è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

L’ingresso è consentito a chi dimostri di essere in possesso di documentazione idonea a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, non ché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata di questo e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza.

Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può, inoltre, essere ammesso chi risulti condannato per delitto per il quale sia obbligatorio l’arresto per l’autore colto in flagranza, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestine oppure per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento o di minori da impiegare in attività illecite.

Viene confermata la norma che impedisce l’ingresso in Italia degli stranieri espulsi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 466/2005, ha confermato che nessuna conseguenza negativa può derivare, invece, dalla semplice denuncia.

L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata, che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

TIPOLOGIE DI VISTO

Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato.

L’ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea

È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea

Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall’obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.

Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

I minori stranieri

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.

L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

I minori presenti in Italia possono essere:

-“accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti

-“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.

 

PERIODO DI VALIDITA’

La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER I SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti.

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.: la pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico: Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; Figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%); Genitori a carico; Genitori ultrasessantacinquenni.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità; copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS; certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali; un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari; copie delle buste paga relative all’anno in corso; documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; contrassegno telematico da € 16,00.

 

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati .

COSTI: In base al Dm 6/10/2011, dal 30/1/2012 è previsto un ulteriore contributo a carico degli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La misura del contributo a carico dello straniero maggiorenne è la seguente:

80 euro se la validità del permesso di soggiorno è compresa fra 3 mesi a un anno (rientrano in questa casistica i permessi per lavoro stagionale)

100 euro se è superiore a un anno e inferiore o pari a due anni

200 euro per il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo e cioè il titolo di soggiorno senza scadenza.

NB: Sono esclusi dal balzello, oltre ai minori, i richiedenti asilo o cure mediche e le conversioni del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

RINNOVO:

Il permesso di soggiorno è rinnovabile per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale