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ASSEGNO MENSILE

ASSEGNO MENSILE

 

 

L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.

Annualmente viene fissata la soglia di reddito personale dell’invalido che, se superata, fa venire meno il diritto dell’assegno mensile.

L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (esempio: INPS, INPDAP, ecc). E’, inoltre, incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di assegno mensile ma di assegno sociale.

In caso di morte dell’invalido l’assegno mensile non si trasmette agli eredi.

 

I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:

ü  Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

ü  Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

ü  Avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;

ü  Disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.795,57 (valido per il 2014);

ü  Non svolgere attività lavorativa.

 

Sulla mancanza di attività lavorativa, bisogna chiarire che la concessione del’assegno mensile non è più subordinata, come un tempo, all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

L’invalido può comunque iscritto nelle liste di collocamento ed a questo proposito si ricorda che l’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500 euro, per lavoro dipendente, o 4.500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.

 

 

COME SI CALCOLA IL REDDITO ANNUO PER AVERE DIRITTO ALL’ASSEGNO

Il reddito annuale che deve essere superato dall’invalido per avere diritto all’assegno mensile, che per il 2014 è di euro 4.795,57, viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’Inps con delle specifiche circolari emanate anno per anno.

Sul tema è in corso un importante dibattito che potrebbe cambiare lo scenario, dal momento che recenti sentenze, hanno stabilito che del suddetto reddito entrano a far parte anche i redditi del coniuge, se presente. Naturalmente queste sentenze non hanno valore di legge ma l?inps ha interpellato il Ministero del Lavoro affinché si pronunci sulla spinosa materia. Comunque, in attesa di nuove disposizioni, l’Inps ha recentemente ribadito che per l’assegno mensile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

 

L’importo dell’assegno mensile previsto per l’ anno 2014 è di euro 279, 19, pagati per 13 mensilità.

L’assegno mensile non è soggetto a IRPEF.