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ARTIGIANI

Artigiani

 

E’ considerato imprenditore artigiano chi:

  • Esercita abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità
  • Svolge in prevalenza il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo
  • Esercita un’attività diretta alla produzione di beni o servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.

L’imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un’impresa artigiana e non può quindi partecipare attivamente all’attività di altre imprese artigiane, nemmeno in qualità di socio. Può svolgere contemporaneamente anche attività commerciale e rimanere iscritto all’albo artigiani purché l’attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.

L’art. 1, c. 208, L. n. 662/1996 ha stabilito il principio generale che i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche all’interno di un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’Ivs, sono assoggettati all’assicurazione relativa all’attività svolta con carattere di prevalenza.

 

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

 

Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico. Infatti, essendo la ComUnica l’unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l’espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro imprese, anche per l’Albo imprese artigiane (quadro AA).Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno (seppur con modalità diverse), con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica.Nel caso in cui ciò non sia avvenuto continua ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso.

 

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

  • iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
  • cessazione dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
  • variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
  • iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
  • cessazione della società;
  • essazione dalla carica di socio;
  • variazione di forma giuridica;
  • variazione dell’attività svolta.
  •  

La legge attribuisce all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all’impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell’iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.

 

 

CONTRIBUTI

L’ importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa denunciato per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell’anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.

Nell’anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

 

Minimale

È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2014 è di € 15. 516,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

 

Massimale

La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto “massimale”, nel 2014 è di € 76.718,00.

Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l’anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile. Per l’anno 2014 è fissato in € 100.123,00.

 

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)
  •  

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.